Sez. 5 - , Sentenza n. 8630 del 28/03/2019 (Rv. 653530 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - CONTRASTO DI GIUDICATI | Decisioni della Corte di cassazione - Revocazione ex art. 395, comma 1, n. 5), c.p.c. - Inammissibilità - Contrasto con il principio unionale di effettività della tutela giurisdizionale - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - CONTRASTO DI GIUDICATI
L'inammissibilità della revocazione delle decisioni della Corte di cassazione ai sensi dell'art. 395 n. 5 c.p.c. non si pone in contrasto - oltre che con i principi di cui agli artt. 3, 24 e 111 Cost. - con il diritto dell'Unione europea, non recando alcun "vulnus" al principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti, atteso che la stessa giurisprudenza della Corte di Giustizia riconosce l'importanza del principio della cosa giudicata, rimettendone la concreta attuazione all'autonomia processuale dei singoli Stati membri.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 117 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 13, Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 391 ter, Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 1 lett. 5)
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)