Sez. 5, Sentenza n. 18507 del 10/08/2010 (Rv. 615005 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Modifica zone censuarie - Incidenza sulla rendita catastale - Pubblicazione in G.U. - Conoscenza legale - Sussistenza - Notifica al contribuente - Necessità - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In materia di ICI, la modifica delle zone censuarie, effettuata a seguito di procedura presso la Commissione censuaria centrale e recepita in delibera comunale e nei prospetti allegati al d.lgs. n. 568 del 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1993, implica, a carico dei contribuenti, una conoscenza legale pari a quella della notifica (peraltro non prevista in epoca anteriore alla vigenza dell'art.74 della legge n.342 del 2000), non assumendo alcun rilievo che, all'epoca della liquidazione di detta imposta, le risultanze dei registri del catasto non siano state adeguate ai dati effettivi. Ne consegue che la tardiva correzione, da parte dell'Ufficio del territorio, della zona censuaria e della rendita catastale così come determinate dalla Commissione censuaria citata, ponendo rimedio ad un mero errore materiale, non costituisce attribuzione di nuova rendita o sua modificazione e, pertanto, non necessita di notifica "ad hoc" al contribuente che non può invocarne a suo vantaggio l'ignoranza.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/12/1993 num. 568 CORTE COST., Legge 21/11/2000 num. 342 art. 74 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)