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Sez. L, Sentenza n. 5210 del 09/10/1979 (Rv. 401816 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - DISCIPLINA EX ARTT 27 E 28 DEL DPR N 797 DEL 1955 E DISCIPLINA EX LEGGE N 153 DEL 1969 - EQUIVALENZA - SOMME CORRISPOSTE AI DIPENDENTI ASSENTI PER MALATTIA, INFORTUNIO O GRAVIDANZA - PARTE INTEGRANTE DELLA RETRIBUZIONE IMPONIBILE - CONFIGURABILITA.*
Stato
decisa il 1979-10-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/401816-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - DISCIPLINA EX ARTT 27 E 28 DEL DPR N 797 DEL 1955 E DISCIPLINA EX LEGGE N 153 DEL 1969 - EQUIVALENZA - SOMME CORRISPOSTE AI DIPENDENTI ASSENTI PER MALATTIA, INFORTUNIO O GRAVIDANZA - PARTE INTEGRANTE DELLA RETRIBUZIONE IMPONIBILE - CONFIGURABILITA.*

Anche prima dell'entrata in vigore della legge 30 aprile 1969 n 153, dettante norme di revisione in materia di sicurezza sociale, gli artt 27 e 28 del DPR 30 maggio 1955 n 797 comprendevano nel concetto di retribuzione imponibile, da porre a base del calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale, non solo gli emolumenti corrisposti in funzione dell'Esercizio delle attivita lavorative, ma anche tutti gli importi che, senza trovare riscontro in una precisa ed eseguita prestazione lavorativa, costituivano adempimenti di obbligazioni pecuniarie, imposte dal datore di lavoro da leggi e da convenzioni nel corso del rapporto ed aventi titolo nel medesimo. Pertanto, anche allora facevano parte della retribuzione imponibile le somme corrisposte ai dipendenti assenti per malattia, infortunio o gravidanza. (Conf 4858/78, mass n 394559).*

Riferimenti normativi: DPR 30/05/1955 num. 797 art. 27, DPR 30/05/1955 num. 797 art. 28, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)