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Sez. L, Sentenza n. 4858 del 25/10/1978 (Rv. 394559 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - ASSEGNI FAMILIARI - IN GENERE - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - VERSAMENTI PER COMPENSO PER PROVE ATTITUDINALI, PER LA FESTIVITA DEL SANTO PATRONO, PER I RIPOSI DI CONGUAGLI NON GODUTI, PER PERIODI DI CARENZA ASSICURATIVA O PER CONGEDI MATRIMONIALI - INCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1978-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/394559-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - ASSEGNI FAMILIARI - IN GENERE - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - VERSAMENTI PER COMPENSO PER PROVE ATTITUDINALI, PER LA FESTIVITA DEL SANTO PATRONO, PER I RIPOSI DI CONGUAGLI NON GODUTI, PER PERIODI DI CARENZA ASSICURATIVA O PER CONGEDI MATRIMONIALI - INCLUSIONE.*

Ai sensi degli artt 27 e 28 del DPR 30 maggio 1955 n 797 vanno ricompresi nel concetto di retribuzione imponibile non solo gli emolumenti corrisposti in funzione dell'Esercizio delle attivita lavorative, ma anche tutti gli importi che, senza trovare riscontro in una precisa ed eseguita prestazione lavorativa, costituiscono adempimento di obbligazioni pecuniarie, imposte al datore di lavoro da leggi o da convenzioni nel corso del rapporto ed aventi origine e titolo nel contratto di lavoro. Pertanto, i versamenti eseguiti dal datore di lavoro per compenso per prove attitudinali, per la festivita del santo patrono, per i riposi di conguaglio non goduti, nonche le somme versate in relazione a periodi di carenza assicurativa per malattia ed infortunio o erogate per congedi matrimoniali devono essere inclusi nella retribuzione imponibile. (V 4659/77, mass n 388257; (V 447/77, mass n 383996; (V 4476/76, mass n 383198; (V 3847/75, mass n 378081; (V 2966/75, mass n 377054; (V 441/75, mass n 373715; (V 53/75, mass n 373197; (V 2887/73, mass n 366494).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2116, DPR 30/05/1955 num. 797 art. 27, DPR 30/05/1955 num. 797 art. 28

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)