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Sez. L, Sentenza n. 22746 del 03/12/2004 (Rv. 578162 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - IN GENERE | Contenuto - Parti - Identificazione "per relationem" - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-12-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578162-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - IN GENERE

In tema di ricorso in appello nel processo del lavoro, il richiamo contenuto nell'art. 434 cod. proc. civ. alle indicazioni contenute nell'art. 414 dello stesso codice non ne equipara totalmente la disciplina al ricorso introduttivo, in quanto la "ratio" della precisa indicazione del nome, cognome e della residenza, domicilio o dimora del convenuto risponde alla necessità di identificazione della parte evocata in giudizio, mentre nel giudizio di appello l'indicazione degli appellati può avvenire "per relationem", con riferimento ai soggetti che hanno partecipato al giudizio di primo grado proponendo il ricorso o la memoria difensiva, senza che si verifichi quella incertezza sui soggetti evocati in giudizio che, ai sensi dell'art. 164 cod. proc. civ., è sanzionata con la nullità dell'atto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)