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Sez. L, Sentenza n. 6020 del 10/05/2000 (Rv. 536387 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - INDICAZIONE - DELLE PARTI E DEL LORO DOMICILIO | Omessa o incompleta indicazione di una delle parti - Possibilità di individuazione della parte mediante la lettura degli atti del processo - Mera irregolarità.
Stato
decisa il 2000-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/536387-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - INDICAZIONE - DELLE PARTI E DEL LORO DOMICILIO

Il requisito dell'<<indicazione delle parti>> nella sentenza - richiesta dall'art. 132 cod.proc.civ., comma primo, n. 2, cod.proc.civ. a pena di nullità - risulta soddisfatto ogni qualvolta che dal contenuto degli atti processuali o dei provvedimenti richiamati nella sentenza sia individuabile la parte pretermessa, pur quando tale indicazione manchi nell'intestazione, nel dispositivo o comunque nel corpo della sentenza. A tale irregolarità può ovviarsi con la procedura di correzione degli errori materiali. (Principio affermato in una fattispecie in cui l'intestazione della sentenza riportava un unico nominativo con la generica aggiunta numerica << + 3 >> senza che in nessun altra parte della sentenza stessa fossero esplicitati i nominativi degli altri litisconsorti; nominativi che però potevano essere identificati dall'esame del ricorso in appello, consentito anche nel giudizio di legittimità trattandosi di censura qualificabile come "error in procedendo").

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)