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Sez. 5 - , Ordinanza n. 8364 del 23/03/2023 (Rv. 667365 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - ESENZIONI | Differenza tra sconto e premio - Conseguenze ai fini dell'esenzione ex art. 2, comma 3, lettera a, d.P.R. n. 633 del 1972.
Stato
decisa il 2023-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/667365-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - ESENZIONI

In tema di I.V.A., lo sconto si differenzia dal premio (segnatamente di fine anno) in quanto il primo è un valore incidente direttamente in diminuzione sul prezzo della merce compravenduta o del servizio scambiato, riducendone l'ammontare dovuto per le singole operazioni compiute, mentre il premio (di fine anno) è un contributo autonomo riconosciuto indistintamente (a fine esercizio) al cliente al raggiungimento di un determinato fatturato o comunque per incentivarlo a futuri acquisti; pertanto, solo il premio, e non anche lo sconto, è sussumibile nella categoria della cessione gratuita di denaro esente dall'IVA ex art. 2, comma 3, lett. a, d.P.R. n. 633 del 1972, atteso che lo sconto si riferisce alla riduzione dei prezzi in concreto praticati nelle singole operazioni fatturate, mentre il premio configura "ex se" un'autonoma cessione avente a oggetto denaro, come tale non soggetta all'IVA.

DPR 26/10/1972 num. 633 art. 2 com. 3 lett. A, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 3 com. 1 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 26

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)