Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 815 del 13/01/2017 (Rv. 643314 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - VARIAZIONE DELL'IMPONIBILE O DELL'IMPOSTA | Variazione in diminuzione del corrispettivo - Applicazione di abbuoni o sconti - Diritto a detrazione - Condizioni - Premio di fine anno - Differenza rispetto allo sconto.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - VARIAZIONE DELL'IMPONIBILE O DELL'IMPOSTA
In tema di IVA, lo sconto o abbuono praticato sul prezzo di fornitura, che consente l'applicazione dell'art. 26 del d.P.R. n. 633 del 1972, deve incidere direttamente sul prezzo della merce o del servizio, riducendone l'ammontare dovuto per le singole operazioni poste in essere, e deve costituire il frutto di un accordo, il quale può essere documentale o verbale, e persino successivo, ma va provato, dai soggetti interessati, mediante la trasfusione del patto stesso in note di accredito, emesse da una parte in favore dell'altra, con l'allegazione della causale che, volta per volta, abbia giustificato gli sconti medesimi. La detrazione dell'imposta non spetta, invece, ove il giudice di merito accerti, in fatto, che non si trattava di sconti ma di un premio di fine anno, ossia di un contributo autonomo riconosciuto indistintamente a fine esercizio al cliente al raggiungimento di un determinato fatturato o comunque per incentivarlo a futuri acquisti.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 26
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)