Sez. 1, Sentenza n. 7241 del 04/03/1999 Ud. (dep. 08/06/1999) Rv. 213699 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Smaltimento mediante stoccaggio di rifiuti tossici - Nozione - Acquisto di terreno già oggetto di raccolta di rifiuti - Responsabilità per "mantenimento" dei rifiuti a carico dell'acquirente - Esclusione.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
Il reato di smaltimento mediante stoccaggio dei rifiuti tossici e nocivi consiste nell'accumulare e stipare i medesimi in un determinato luogo: condotta che si configura come commissiva e inerente direttamente alla movimentazione dei rifiuti, di guisa che la compravendita di un terreno sul quale erano già stati raccolti dal venditore rifiuti nocivi non può integrare, a carico del compratore, il reato in questione, neanche sotto il profilo che, trattandosi di reato permanente, esso debba essere addebitato a colui che, pur non essendo concorso nell'attività di accumulazione di rifiuti, abbia acquistato la proprietà del terreno ove gli stessi si trovino, sia perché per smaltimento deve intendersi l'attività di chi si disfa dei rifiuti e non di chi li trattiene, sia per la mancata previsione del "mantenimento" tra le numerose operazioni in cui lo smaltimento può concretizzarsi, secondo la previsione dell'art. 1 D.P.R. n. 915 del 1982.
Riferimenti normativi: DPR 10/09/1982 num. 915 art. 1, DPR 10/09/1982 num. 915 art. 25 CORTE COST., DPR 10/09/1982 num. 915 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)