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Sez. 3, Sentenza n. 310 del 07/11/1995 Ud. (dep. 12/02/1996) Rv. 204245 - 01

Sanità pubblica - In genere | Rifiuti - Rifiuti tossici e nocivi - Accumulo temporaneo - Nozione - Stoccaggio provvisorio - Nozione - Diversità - Fattispecie: stoccaggio di reflui - Sanzionabilità ex art. 26 d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915.
Stato
decisa il 1995-11-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204245-01

Sanità pubblica - In genere

In materia di rifiuti tossici e nocivi, lo "stoccaggio provvisorio", diversamente dall'"accumulo temporaneo", costituente il risultato finale della "produzione" del rifiuto stesso, precariamente ammassato, sotto il diretto controllo del produttore, in attesa di smaltimento, si qualifica per il carattere non precario dell'ammasso, non più direttamente controllato dal produttore (quale fase finale del ciclo) e oggettivamente destinato alle ulteriori fasi di smaltimento contemplate nell'art. 16 del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915. (Fattispecie relativa allo stoccaggio di reflui tossico-nocivi contenenti xilene, cloroformio, etilene, piombo, ecc., sanzionato dall'art. 26 d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915).

Riferimenti normativi: DPR 10/09/1982 num. 915 art. 16 CORTE COST., DPR 10/09/1982 num. 915 art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)