Sez. 5, Sentenza n. 17647 del 04/03/2025 Ud. (dep. 09/05/2025) Rv. 288125-01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA' IN ATTI - IN GENERE | Falso ideologico in atto pubblico - Cartella clinica - Criteri di redazione - Indicazione - Rinvio implicito a cartelle cliniche differenti - Esclusione - Fattispecie.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA' IN ATTI - IN GENERE
In tema di reati contro la fede pubblica, la cartella clinica redatta dal medico di una struttura sanitaria pubblica ha natura di atto pubblico munito di fede privilegiata ed esplica la funzione di diario del decorso della malattia e di altri eventi clinici rilevanti, sicché i fatti devono essere annotati contestualmente al loro verificarsi, devono rispondere ai criteri di veridicità del contenuto rappresentativo, di completezza e continuità delle informazioni e non è consentito l'implicito rinvio ad altri atti. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la decisione con la quale i giudici d'appello avevano escluso la sussistenza del delitto di falsità ideologica in atto pubblico ritenendo che la non veridicità e l'incompletezza delle annotazioni trasfuse dal medico ginecologo, capo dell'equipe operatoria, nella cartella clinica relativa all'esecuzione di un taglio cesareo d'urgenza, a seguito del quale si era verificato il decesso della paziente, aveva riguardato circostanze che non avrebbero dovuto essere riportate nella suddetta cartella clinica operatoria, bensì nella differente cartella anestesiologica, quale sede propria per la descrizione dei problemi ipossici e dell'intervento dei medici anestesisti).
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)