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Sez. 5 - , Sentenza n. 55385 del 22/10/2018 Ud. (dep. 11/12/2018) Rv. 274607 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN GENERE | Falso materiale in atto pubblico - Cartella clinica - Alterazione successiva con un'annotazione, ancorché vera e volta a ristabilire la verità - Configurabilità del reato - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2018-10-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/274607-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN GENERE

Integra il reato di falso materiale in atto pubblico l'alterazione di una cartella clinica mediante l'aggiunta, in un momento successivo, di una annotazione, ancorché vera, non rilevando, infatti, a tal fine, che il soggetto agisca per ristabilire la verità, in quanto la cartella clinica acquista carattere definitivo in relazione ad ogni singola annotazione ed esce dalla sfera di disponibilità del suo autore nel momento stesso in cui la singola annotazione viene registrata. (In motivazione la Corte ha precisato che la cartella clinica costituisce un documento avente funzione di "diario" della malattia e di altri fatti clinici rilevanti, la cui annotazione deve avvenire contestualmente al loro verificarsi).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 476 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)