Sez. 5 - , Ordinanza n. 12748 del 23/05/2018 (Rv. 648663 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Atto di contestazione e provvedimento di irrogazione sanzioni - Distinzione - Necessità - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE
In tema di violazioni tributarie, l'atto di contestazione delle sanzioni ex art. 16 del d.lgs. n. 472 del 1997 - pur trasformandosi "ex lege", nell'ipotesi di immediata impugnazione dinanzi al giudice competente, in provvedimento di irrogazione delle stesse - resta autonomo da quest'ultimo, potendo al medesimo seguire, in caso di omessa impugnazione diretta, una fase procedimentale che può concludersi senza l'emissione del provvedimento di comminazione delle sanzioni, in ragione di una definizione agevolata ovvero per l'accoglimento delle deduzioni difensive del contribuente da parte dell'Ufficio.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 16, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 18
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)