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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10778 del 25/05/2015 (Rv. 635640 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Atto di contestazione e di irrogazione della sanzione - Definizione agevolata ex art. 16 del d.lgs. n. 472 del 1997 - Effetti - Acquiescenza in ordine alla fondatezza della pretesa relativa al tributo - Esclusione.
Stato
decisa il 2015-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635640-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE

In materia di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, l'atto di contestazione ed irrogazione delle sanzioni, disciplinato dall'art. 16 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, è autonomo rispetto al procedimento di accertamento del tributo cui le sanzioni si riferiscono, con la conseguenza che la scelta del trasgressore di addivenire alla definizione agevolata, prevista dal comma terzo della norma, non comporta alcun effetto di acquiescenza o di riconoscimento della fondatezza della pretesa relativa al tributo, la cui possibilità di contestazione resta, quindi, impregiudicata.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 16

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)