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Sez. L, Sentenza n. 1982 del 27/04/1978 (Rv. 391344 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - CONDANNA DEL LAVORATORE SOCCOMBENTE - CONDIZIONI - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA PRETESA E TEMERARIETA - RIFERIMENTO AL SOLO GRADO DI APPELLO - AMMISSIBILITA - REQUISITI.*
Stato
decisa il 1978-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/391344-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - CONDANNA DEL LAVORATORE SOCCOMBENTE - CONDIZIONI - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA PRETESA E TEMERARIETA - RIFERIMENTO AL SOLO GRADO DI APPELLO - AMMISSIBILITA - REQUISITI.*

Nei giudizi previdenziali, l'assoggettamento del lavoratore soccombente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art 152 disp att cod proc civ e sottoposto alle due condizioni della manifesta infondatezza della pretesa e della sua temerarieta, le quali debbono ricorrere insieme e possono riguardare ogni singolo grado del giudizio di merito e, quindi, anche il solo grado dello appello. Pertanto, ai fini della condanna del lavoratore appellante, e necessario che la sua pretesa sia infondata in modo manifesto per essere stata l'impugnazione proposta senza corredo di argomentazioni nuove rispetto ad una giurisprudenza ormai consolidata sulla questione controversa, mentre la temerarieta deve consistere nella malafede per la consapevolezza della non spettanza della prestazione richiesta, oppure nell'assenza di diligenza e di prudenza nella preventiva valutazione del fondamento della prestazione pretesa.*

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 152 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)