Sez. L, Sentenza n. 5724 del 30/10/1982 (Rv. 423455 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONE SOCIALE) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - CONDANNA DEL LAVORATORE SOCCOMBENTE - CONDIZIONI - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA PRETESA E TEMERARIETÀ - AMMISSIBILITÀ - REQUISITI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONE SOCIALE) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - CONDANNA DEL LAVORATORE SOCCOMBENTE - CONDIZIONI - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA PRETESA E TEMERARIETÀ - AMMISSIBILITÀ - REQUISITI.*
Ricorrono i requisiti di manifesta infondatezza e temerarietà della domanda (in presenza dei quali soltanto, a norma dell'art. 152 disp. Att. Cod. proc. civ., è consentita la condanna al pagamento delle spese processuali dell'assicurato soccombente nel giudizio promosso per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali) allorché non solo sia rilevabile prima facie l'insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per il conseguimento della prestazione, ma sia anche accertata la coscienza, nell'assicurato, dell'evidente infondatezza delle proprie pretese, talché il suo comportamento processuale appaia ispirato non dalla ragionevole opinione di fare valere un diritto, bensì dal pervicace intento di conseguire un beneficio non dovuto, con corrispondente lesione dell'interesse dell'istituto previdenziale al conseguimento delle sue finalità istituzionali e di quello generale al corretto funzionamento della giustizia. (V 308/80, mass n 403696; (V 1982/78, mass n 391344).*
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 152 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)