Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 6997 del 11/03/2020 (Rv. 657561 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE | Obbligazioni tributarie della società in nome collettivo - Responsabilità solidale dei soci - Sussistenza - Conseguenze in tema di atti interruttivi della prescrizione.
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE
Delle obbligazioni tributarie della società in nome collettivo rispondono solidalmente, ai sensi dell'art. 2291 c.c., tutti i soci, in quanto il debito della società è un debito degli stessi, con la conseguenza che l'interruzione della prescrizione conseguente alla notificazione della cartella alla società, in applicazione del principio di cui all'art. 1310 c.c., ha efficacia anche rispetto ai soci.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1310 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2291, Cod. Civ. art. 2267
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)