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Sez. 1, Sentenza n. 22093 del 26/09/2013 (Rv. 627771 - 01)

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO - RAPPORTI CON I TERZI - RESPONSABILITÀ DEI SOCI - IN GENERE | In genere.
Stato
decisa il 2013-09-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627771-01

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO - RAPPORTI CON I TERZI - RESPONSABILITÀ DEI SOCI - IN GENERE

Il rapporto di sussidiarietà che collega la responsabilità dei soci della società di persone rispetto alla responsabilità della società non esclude la natura solidale della relativa obbligazione e la conseguente applicabilità dell'art. 1310 cod. civ., per cui l'atto interruttivo della prescrizione nei confronti di un socio ha effetto anche nei confronti della società.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1310 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2304

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)