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Sez. L, Sentenza n. 19247 del 14/09/2007 (Rv. 599281 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) | Convincimento del giudice circa la natura del rapporto - Dichiarazioni rese dalla parte in sede di interrogatorio libero - Rilevanza - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-09-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599281-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI)

Ove l'attore deduca la natura subordinata del rapporto di lavoro sulla base di determinati elementi di prova, non è vietato al giudice prendere in considerazione ulteriori fatti ed elementi che emergano dal libero interrogatorio, se essi non immutano il "petitum" e la "causa petendi", e non è precluso, alla parte, indicare ulteriori elementi di contorno alla fattispecie senza che ciò serva a veicolare surrettiziamente fatti nuovi rispetto al ricorso introduttivo. Conseguentemente, il convincimento del giudice del merito circa la natura subordinata, anziché autonoma, del rapporto di lavoro intercorso fra le parti può essere fondato anche solo sulle dichiarazioni rese dal lavoratore in sede d'interrogatorio libero, ove le medesime, pur prive della forza propria della confessione, non siano contraddette da elementi probatori contrari. (In applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha confermato la decisione della corte territoriale che aveva fondato il proprio convincimento con le circostanze emerse nel libero interrogatorio, censurata dalla parte per aver dato ingresso a fatti ed allegazioni nuove rispetto al ricorso introduttivo ed emerse solo nel libero interrogatorio).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)