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Sez. L, Sentenza n. 2379 del 05/02/2007 (Rv. 595562 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - LIMITI DI AMMISSIBILITÀ | Poteri istruttori d'ufficio - Presupposti - Approfondimenti richiesti dalle risultanze istruttorie - Rilevanza - Condizioni - Preclusioni o decadenze in danno delle parti - Influenza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie relativa a prestazione assistenziale.
Stato
decisa il 2007-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595562-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - LIMITI DI AMMISSIBILITÀ

Nel rito del lavoro e, in particolare, nella materia della previdenza e assistenza, caratterizzata dall'esigenza di contemperare il principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale, allorché le risultanze di causa offrono significativi dati di indagine, occorre che il giudice, anche in grado di appello, ex art. 437 cod. proc. civ., ove reputi insufficienti le prove già acquisite, eserciti il potere - dovere di provvedere di ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale probatorio e idonei a superare l'incertezza sui fatti costitutivi dei diritti in contestazione, sempre che tali fatti siano stati puntualmente allegati nell'atto introduttivo; nè all'ammissione d'ufficio delle prove è di ostacolo il verificarsi di preclusioni o decadenze in danno delle parti interessate, atteso che il potere d'ufficio è diretto a vincere i dubbi residuati dalle risultanze istruttorie, intese come complessivo materiale probatorio (anche documentale) correttamente acquisito agli atti del giudizio di primo grado, con la conseguenza che, in tal caso, non si pone, propriamente, alcuna questione di preclusione o decadenza processuale a carico della parte, essendo la prova "nuova", disposta d'ufficio, solo l'approfondimento, ritenuto indispensabile, di elementi probatori già obiettivamente presenti nella realtà del processo. (Nella specie, relativa a prestazione assistenziale, la S.C. ha cassato la decisione impugnata che aveva escluso il diritto all'assegno di invalidità civile sul presupposto che il richiedente non avesse provato il requisito della in collocazione al lavoro e neppure il requisito reddituale, non attribuendo valore probatorio all'autocertificazione prodotta in primo grado e non più aggiornata. Per la S.C., tenuto conto del fatto che i requisiti economico e di mancata occupazione potevano variare nel corso del giudizio, il giudice di secondo grado, che del mancato esercizio dei poteri ufficiosi non aveva offerto alcuna motivazione, a fronte della prova dell' iscrizione nelle liste degli invalidi civili quanto meno fino alla data di rilascio del certificato, del grado di invalidità accertato e dell'allegata mancanza di redditi, secondo un'autocertificazione prodotta in primo grado e ritenuta da una parte della giurisprudenza idonea a provare, prima della decisione delle Sezioni Unite n.5167 del 2003, l'insussistenza dei redditi incompatibili, avrebbe dovuto invitare la difesa dell'assistita ad integrare il quadro probatorio, producendo certificazione negativa dell'Agenzia delle Entrate, certificazione aggiornata dell'iscrizione nelle liste protette ed ogni altra documentazione ritenuta necessaria per integrare il quadro probatorio).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 26 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)