Sez. 2, Sentenza n. 1518 del 21/04/1975 (Rv. 375118 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - COSTRUZIONI IN LOCALITA SISMICHE - DISTANZE LEGALI NELLE COSTRUZIONI - INTERCAPEDINE - DIVIETO - ESTENSIONE - PIANI SOVRASTANTI - INCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - COSTRUZIONI IN LOCALITA SISMICHE - DISTANZE LEGALI NELLE COSTRUZIONI - INTERCAPEDINE - DIVIETO - ESTENSIONE - PIANI SOVRASTANTI - INCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
L'art 6 della legge 25 novembre 1962 n 1684, sulle costruzioni in zone sismiche nel determinare le distanze minime da osservare tra le costruzioni, non opera distinzioni tra i diversi piani degli edifici: scopo della legge essendo quello di evitare intercapedini dannose e pericolose, la previsione normativa va riferita all'ipotesi che l'intercapedine venga a costituirsi sia al piano terreno sia ai piani soprastanti; il che esclude, proprio per la finalita della legge, che la distanza atta ad impedire l'intercapedine debba essere osservata solo con riferimento agli edifici che sorgono distanti sul piano di campagna.*
Riferimenti normativi: Legge 25/11/1962 num. 1684 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)