Sez. 2, Sentenza n. 2032 del 27/03/1980 (Rv. 405672 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - COSTRUZIONI IN LOCALITA SISMICHE - DISCIPLINA EX ART 6 DELLA LEGGE N 1684 DEL 1962 IN TEMA DI INTERCAPEDINI DANNOSE E PERICOLOSE - DISTINZIONE FRA I DIVERSI PIANI DEGLI EDIFICI - ESCLUSIONE - RIFERIMENTO SOLTANTO AGLI SPAZI DI ISOLAMENTO COSTITUITI DA ZONE ORIGINARIAMENTE ADIBITE A PUBBLICO TRANSITO E SUCCESSIVAMENTE SOTTRATTO A TALE UTILIZZAZIONE - ESCLUSIONE.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - COSTRUZIONI IN LOCALITA SISMICHE - DISCIPLINA EX ART 6 DELLA LEGGE N 1684 DEL 1962 IN TEMA DI INTERCAPEDINI DANNOSE E PERICOLOSE - DISTINZIONE FRA I DIVERSI PIANI DEGLI EDIFICI - ESCLUSIONE - RIFERIMENTO SOLTANTO AGLI SPAZI DI ISOLAMENTO COSTITUITI DA ZONE ORIGINARIAMENTE ADIBITE A PUBBLICO TRANSITO E SUCCESSIVAMENTE SOTTRATTO A TALE UTILIZZAZIONE - ESCLUSIONE.*
L'art 6 della legge 25 novembre 1962 n 1684 sulle costruzioni in zone sismiche ha lo scopo di evitare intercapedini dannose e pericolose e, pertanto, la previsione normativa - la quale non distingue fra i diversi piani degli edifici - va riferita all'ipotesi che l'intercapedine venga a costituirsi sia al piano terreno sia ai piani sovrastanti. Ne la disciplina di tale norma (m 6 di distanza minima) va limitata esclusivamente agli spazi di isolamento costituiti da zone originariamente adibite a pubblico transito e successivamente sottratte a tale utilizzazione, richiedendosi per la sua applicazione soltanto che lo spazio tra le costruzioni non sia adibito al transito e all'uopo opportunamente chiuso e prevedendosi in caso contrario il regime di distanze prescritto per le strade (m 10 di distanza minima). (V 1395/76, mass n 380106; (Conf 1518/75, mass n 375118).*
Riferimenti normativi: Legge 25/11/1962 num. 1684 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)