Sez. 4, Sentenza n. 43459 del 29/09/2015 Cc. (dep. 28/10/2015) Rv. 265219 - 01
MISURE DI SICUREZZA - PERSONALI | Allontanamento dello straniero condannato - Pena patteggiata - Compatibilità con la misura di sicurezza - Condizioni.
MISURE DI SICUREZZA - PERSONALI
La misura di sicurezza dell'allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea, condannato alla reclusione per un tempo superiore a due anni, deve essere disposta anche in caso di sentenza di patteggiamento, ma sempre previo accertamento in concreto della pericolosità sociale. (La S.C. Corte ha affermato, in motivazione, che in caso di omessa statuizione sull'allontanamento, la sentenza non può essere oggetto di rettifica ex art. 619 cod. proc. pen., ma deve essere annullata con rinvio per la valutazione in concreto circa la pericolosità del condannato, da effettuarsi innanzitutto in sede di cognizione e solo successivamente in sede esecutiva).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 235, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 619, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 623 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/07/2008 num. 125 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 23/05/2008 num. 92 art. 1 com. 1 lett. A CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)