Sez. 3, Sentenza n. 19530 del 04/02/2015 Ud. (dep. 12/05/2015) Rv. 263637 - 01
MISURE DI SICUREZZA - IN GENERE | Stupefacenti - Condanna - Omessa pronuncia sull'espulsione dello straniero - Ricorso per cassazione del P.M. - Conseguenze - Annullamento parziale con rinvio - Necessità.
MISURE DI SICUREZZA - IN GENERE
In tema di misure di sicurezza, la sentenza di condanna che abbia omesso l'espulsione dal territorio dello Stato dello straniero per uno dei reati indicati nell'art. 86 del d.P.R. n. 309 del 1990, qualora impugnata dal P.M. con ricorso per cassazione, non può essere rettificata ex art. 619 cod. proc. pen., ma deve essere annullata con rinvio limitatamente a tale punto, onde consentire al giudice di merito di operare la valutazione in concreto della pericolosità del condannato, trattandosi di accertamento che deve essere condotto innanzitutto in sede di cognizione e solo successivamente in sede di esecuzione.
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 86 CORTE COST., Cod. Pen. art. 235 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 619, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 623 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)