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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 27358 del 17/11/2017 (Rv. 646774 - 01)

FAMIGLIA - POTESTÀ DEI GENITORI | Minori - Procedimento ex art. 709 ter c.p.c. - Competenza per territorio - Luogo di residenza abituale del minore - Nozione - Trasferimento recente - Valutazioni
Stato
decisa il 2017-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646774-01

FAMIGLIA - POTESTÀ DEI GENITORI

Il procedimento ex art. 709 ter c.p.c. si instaura nel luogo di residenza abituale del minore, senza che assumano rilievo la mera residenza anagrafica o eventuali trasferimenti contingenti o temporanei, atteso che nella individuazione in concreto del luogo di abituale dimora non può farsi riferimento ad un dato meramente quantitativo, rappresentato dalla prossimità temporale del trasferimento di residenza e dalla maggiore durata del soggiorno in altra città, essendo, invece, necessaria una prognosi sulla probabilità che la nuova dimora diventi l'effettivo e stabile centro d'interessi del minore, ovvero resti su un piano di verosimile precarietà o sia un mero espediente per sottrarlo alla vicinanza dell'altro genitore o alla disciplina della competenza territoriale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 709 ter CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)