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Sez. L, Sentenza n. 390 del 12/01/2009 (Rv. 606182 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Art. 2, comma 4, del d.l. n. 318 del 1996, convertito, con modificazioni, nella legge n. 402 del 1996 - Giornalisti e praticanti iscritti all'INPGI, disoccupati o in cassa integrazione straordinaria - Minore contribuzione per la loro assunzione a tempo determinato per dodici mesi - Fondamento - Protrazione del beneficio per ulteriori dodici mesi in caso di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato - Incidenza dell'art. 59, comma 28, della legge n. 449 del 1997 - Esclusione - Conseguenze - Applicabilità anche del beneficio previsto dal comma 4 dell'art. 8 della legge n. 223 del 1991 - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606182-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)

In tema di rapporto di lavoro giornalistico, l'art. 2, comma 4, del d.l. 14 giugno 1996, n. 318, convertito, con modificazioni, nella legge n. 402 del 1996, ha previsto, in via transitoria sino al 31 dicembre 1998, una più favorevole disciplina contributiva, tramite l'applicazione dell'art. 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 - e cioè della riduzione dell'onere contributivo a carico del datore nella stessa misura stabilita per gli apprendisti, in base alla legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modificazioni - allo scopo di incentivare l'assunzione a tempo determinato di giornalisti e praticanti iscritti all'INPGI, disoccupati o in cassa integrazione straordinaria, a condizione che il contratto a termine non abbia una durata superiore a dodici mesi, disponendo altresì che, ove il contratto a termine venga trasformato a tempo indeterminato, "il beneficio contributivo spetta per ulteriori dodici mesi dalla sua trasformazione", senza che possa avere effetti limitativi l'art. 59, comma 28, della legge n. 449 del 1997, che non ha abrogato la disposizione dell'art. 2, comma 4, del d.l. n. 318 citato, ma soltanto reiterato il beneficio da essa contemplato dal primo gennaio 1998. Ne consegue che, essendo il rinvio al beneficio di cui al suddetto art. 8, comma 2, della legge n. 223 del 1991, circoscritto "ai contributi previdenziali", non può trovare applicazione, in aggiunta a quello della minore contribuzione nella misura prevista per gli apprendisti, l'ulteriore beneficio del contributo mensile del 50 per cento dell'indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore, siccome previsto dal comma 4 dello stesso art. 8, cui si richiama il comma 2 che lo precede.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 14/06/1996 num. 318 art. 2 com. 4, Legge 19/01/1955 num. 25 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 8 com. 2 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 8 com. 4 CORTE COST., Legge 29/07/1996 num. 402

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)