Sez. L, Sentenza n. 14316 del 20/06/2007 (Rv. 598080 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE | Premio assicurativo dovuto dal datore di lavoro - Assunzione di lavoratori in mobilità - Applicabilità della riduzione contributiva ex art. 25, comma nono, legge n. 223 del 1991 - Esclusione - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE
La riduzione contributiva prevista dall'art. 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità assunti con contratto a tempo indeterminato, - così come quella prevista, con disposizione di identico tenore, dall'art. 8, comma secondo, per le assunzioni a tempo determinato - non è applicabile ai premi assicurativi dovuti all'INAIL per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, sia perché tale applicabilità è espressamente esclusa dall'art. 68, comma sesto, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con norma di interpretazione autentica dell'art. 8 comma 2, sia perché l'interpretazione imposta dall'art. 68 può comunque ricavarsi dal testo dell'art. 25 comma 9, senza che una differenziazione sia giustificata dall'intento di favorire maggiormente l'assunzione a tempo indeterminato, l'incentivo alla quale scaturisce dallo speciale contributo di cui al comma 4 dello stesso art. 8.
Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 8 com. 2 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 8 com. 4 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 25 com. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)