Sez. 3, Sentenza n. 2868 del 28/07/1969 (Rv. 342679 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERESSE AD AGIRE - INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE - DIFFERENZE - CARENZA DELL'INTERESSE AD UNA DOMANDA - ESCLUSIONE DELL'INTERESSE AD IMPUGNARE LA RELATIVA SENTENZA DI RIGETTO - INSUSSISTENZA.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERESSE AD AGIRE - INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE - DIFFERENZE - CARENZA DELL'INTERESSE AD UNA DOMANDA - ESCLUSIONE DELL'INTERESSE AD IMPUGNARE LA RELATIVA SENTENZA DI RIGETTO - INSUSSISTENZA.*
L'interesse ad agire e l'interesse a proporre l'impugnazione hanno natura diversa, in quanto il primo ha natura sostanziale e costituisce una condizione della legittimazione a proporre una determinata domanda giudiziale, mentre il secondo ha carattere strettamente processuale e deriva dal fatto della soccombenza. Pertanto, la Mancanza di interesse a proporre una domanda non esclude l'interesse ad impugnare la sentenza che quella domanda abbia rigettato.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)