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Sez. 3, Sentenza n. 2868 del 28/07/1969 (Rv. 342679 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERESSE AD AGIRE - INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE - DIFFERENZE - CARENZA DELL'INTERESSE AD UNA DOMANDA - ESCLUSIONE DELL'INTERESSE AD IMPUGNARE LA RELATIVA SENTENZA DI RIGETTO - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1969-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/342679-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERESSE AD AGIRE - INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE - DIFFERENZE - CARENZA DELL'INTERESSE AD UNA DOMANDA - ESCLUSIONE DELL'INTERESSE AD IMPUGNARE LA RELATIVA SENTENZA DI RIGETTO - INSUSSISTENZA.*

L'interesse ad agire e l'interesse a proporre l'impugnazione hanno natura diversa, in quanto il primo ha natura sostanziale e costituisce una condizione della legittimazione a proporre una determinata domanda giudiziale, mentre il secondo ha carattere strettamente processuale e deriva dal fatto della soccombenza. Pertanto, la Mancanza di interesse a proporre una domanda non esclude l'interesse ad impugnare la sentenza che quella domanda abbia rigettato.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)