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Sez. 1, Sentenza n. 949 del 03/04/1971 (Rv. 350876 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE IN GENERE - NATURA PROCESSUALE - SOPRAVVENUTA MANCANZA DELL'INTERESSE AD AGIRE - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1971-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350876-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE IN GENERE - NATURA PROCESSUALE - SOPRAVVENUTA MANCANZA DELL'INTERESSE AD AGIRE - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*

L'interesse all'impugnazione non ha, come l'interesse ad agire, natura sostanziale, ma meramente processuale, derivando dal solo fatto della soccombenza. Pertanto la sopravvenuta Mancanza di interesse a proporre una domanda non esclude l'interesse ad impugnare la sentenza, che abbia dichiarato inammissibile l'istanza o l'abbia rigettata, con condanna alle spese della parte attrice. (Conf 2868'69, mass n 342679).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)