Sez. 3, Sentenza n. 1098 del 17/04/1970 (Rv. 346652 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - GIUDICE - POTERI E OBBLIGHI - QUALIFICAZIONE GIURIDICA (NOMEN IURIS) - DEL RAPPORTO - DA PARTE DEL GIUDICE DI MERITO - SINDACABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - GIUDICE - POTERI E OBBLIGHI - QUALIFICAZIONE GIURIDICA (NOMEN IURIS) - DEL RAPPORTO - DA PARTE DEL GIUDICE DI MERITO - SINDACABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
La qualificazione giuridica che il giudice di merito abbia dato al rapporto controverso - per la parte concernente l'accertamento sugli elementi di fatto costitutivi della fattispecie e cioe l'attivita negoziale posta in essere dalle parti e le finalita pratiche da esse perseguite - non e soggetta a Sindacato di legittimita se non sotto il profilo dei vizi della motivazione previsti dall'art 360 n 5 cod proc civ. (V 159-69 massima 338075 2806-68 massima 335458 2096-68 massima 334235).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)