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Sez. 3, Sentenza n. 134 del 19/01/1972 (Rv. 355871 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA - DEL RAPPORTO - DA PARTE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1972-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/355871-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA - DEL RAPPORTO - DA PARTE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*

La qualificazione giuridica che il giudice di merito abbia dato al rapporto controverso per la parte concernente l'accertamento degli elementi di fatto costitutivi della fattispecie e cioe l'attivita negoziale posta in essere dalle parti e le finalita pratiche da esse perseguite non puo essere sottoposta al Sindacato di legittimita, se non sotto il profilo dei vizi di motivazione previsti dall'art 360 n 5 cod proc civ. (Conf 1098'70, mass n 346652).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 99

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)