Sez. 1, Sentenza n. 9055 del 23/08/1991 (Rv. 473621 - 01)
Procedimenti sommari - Per convalida di sfratto per finita locazione - Opposizione dell'intimato - Decisione del merito - Rimessione al giudice competente. | Citazione in riassunzione davanti al Tribunale competente nel termine fissato dal Pretore - Indicazione nella nota di iscrizione a ruolo di una udienza di comparizione anteriore a quella fissata nell'atto riassuntivo ed effettivamente tenuta - Conseguenze - Invalidità dalla traslazione del giudizio innanzi al Tribunale - Esclusione - Conseguenze.
Procedimenti sommari - Per convalida di sfratto per finita locazione - Opposizione dell'intimato - Decisione del merito - Rimessione al giudice competente.
Con riguardo ad un procedimento di convalida di licenza per finita locazione, qualora la citazione in riassunzione davanti al tribunale competente, ai sensi dell'art. 667, secondo comma, cod. civ., sia ritualmente notificata nel termine (perentorio) fissato dal pretore, l'indicazione nella nota di iscrizione a ruolo di un'udienza di comparizione anteriore a quella fissata nell'atto riassuntivo ed effettivamente tenuta, non comporta l'invalidità della traslazione del giudizio innanzi al tribunale, con la conseguenza che il provvedimento del giudice istruttore, che, rinviando il procedimento ad una successiva udienza, autorizzi tuttavia la rinnovazione della notifica dell'atto di riassunzione, non importa l'osservanza del termine relativo, avendo il solo scopo di rendere palese alla controparte che il processo, anticipato per errore scusabile, è stato rinviato ad altra udienza, si da metterla in grado di ivi approntare le sue difese.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 667 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 71, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 71, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 82, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 82
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)