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Sez. 1, Sentenza n. 7339 del 18/07/1990 (Rv. 468271 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - IN GENERE - SUCCESSIVO FALLIMENTO DEL DEBITORE - SOSPENSIONE DEL DECORSO DEGLI INTERESSI SUI CREDITI CHIROGRAFARI - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1990-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468271-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - IN GENERE - SUCCESSIVO FALLIMENTO DEL DEBITORE - SOSPENSIONE DEL DECORSO DEGLI INTERESSI SUI CREDITI CHIROGRAFARI - DECORRENZA.*

Nel caso in cui all'amministrazione controllata segua il fallimento del debitore (nella specie, dopo il mancato accoglimento di un ricorso per concordato preventivo). La sospensione del decorso degli interessi sui crediti chirografari, prevista dallo art. 55 legge fall. Quale effetto della dichiarazione di fallimento, non può farsi retroagire alla fase iniziale dell'amministrazione controllata, né in via automatica per effetto della consecuzione delle procedure, né in via di interpretazione estensiva della menzionata disposizione, atteso che in base alla disciplina normativa dell'amministrazione controllata (in cui manca un richiamo al citato art. 55 legge fall. Ed i richiami alle Disposizioni sul concordato preventivo escludono quello all'art. 169 legge fall., che a sua volta, richiama l'art. 55) i detti interessi maturano regolarmente secondo i generali principi del diritto sostanziale e che le ragioni che giustificano la cristallizzazione dei crediti chirografari nelle procedure, di carattere liquidatorio o satisfattivo, del fallimento e del concordato preventivo, non sussistono rispetto all'amministrazione controllata, che ha invece una funzione cautelare.*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 55 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 55 CORTE COST., Legge Falliment. art. 169 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 169 CORTE COST., Legge Falliment. art. 187 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 187 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)