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Sez. 1, Sentenza n. 3774 del 20/04/1994 (Rv. 486307 - 01)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Per i creditori - Debiti pecuniari - Interessi | Amministrazione controllata - Fallimento - Consecuzione - Interessi sui crediti chirografari - Decorso - Sospensione - Retrodatazione alla fase iniziale dell'amministrazione controllata - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486307-01

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Per i creditori - Debiti pecuniari - Interessi

Nel caso in cui all'amministrazione controllata segua il fallimento del debitore, la sospensione del decorso degli interessi sui crediti chirografari, prevista dall'art. 55 legge fall. quale effetto della dichiarazione di fallimento, non può farsi retroagire alla fase iniziale dell'amministrazione controllata, né in via automatica per effetto della consecuzione delle procedure, né in via di interpretazione estensiva della menzionata disposizione, atteso che in base alla disciplina normativa dell'amministrazione controllata (in cui manca un richiamo al citato art. 55 legge fall. ed i richiami alle disposizioni sul concordato preventivo escludono quello all'art. 169 legge fall. che a sua volta richiama l'art. 55) i detti interessi maturano regolarmente secondo i generali principi del diritto sostanziale e che le ragioni che giustificano la cristallizzazione dei crediti chirografari nelle procedure, di carattere liquidatorio o satisfattivo, del fallimento del concordato preventivo, non sussistono rispetto all'amministrazione controllata, che ha invece una funzione cautelare.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 55 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 55 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)