Sez. 3, Sentenza n. 3792 del 16/01/1987 Ud. (dep. 01/04/1987) Rv. 175490 - 01
FINANZE E TRIBUTI - CONTINUAZIONE DI REATI - CONCORSO FORMALE - TRA REATI FINANZIARI O TRA REATI FINANZIARI E COMUNI - PENA - CRITERI DI DETERMINAZIONE.*
FINANZE E TRIBUTI - CONTINUAZIONE DI REATI - CONCORSO FORMALE - TRA REATI FINANZIARI O TRA REATI FINANZIARI E COMUNI - PENA - CRITERI DI DETERMINAZIONE.*
L'art. 8 legge 7 gennaio 1929, n. 4, sulla repressione delle violazioni delle leggi finanziarie, disciplina esclusivamente la pluralità di violazioni della stessa disposizione di legge finanziaria, consentendone la unificazione sotto il vincolo della continuazione, che si differenzia, quoad poenam, dalla disciplina comune del reato continuato, quale configurato nel vecchio testo dell'art. 81 cod. pen., cui doveva e deve, perciò, farsi riferimento per quanto non espressamente disciplinato dallo art. 8 legge n. 4 del 1929. Ciò comporta che per effetto della novella del 1974, tanto nell'ipotesi di concorso formale quanto in quella di continuazione tra reati eterogenei, finanziari o finanziari e comuni, deve applicarsi il cumulo giuridico delle pene (ex art. 81 cod. pen.), mancando una disciplina derogatoria nella legge finanziaria. (Conf mass n 149261; (Conf mass n 154714).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Legge 07/01/1929 num. 4 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)