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Sez. U, Sentenza n. 5690 del 07/02/1981 Ud. (dep. 08/06/1981) Rv. 149261 - 01

FINANZE E TRIBUTI - CONTINUAZIONE DI REATI - CONCORSO FORMALE DI REATI - SANZIONI - CUMULO GIURIDICO DELLE PENE - APPLICABILITÀ - CRITERI - REATI DI MONOPOLIO - CONTRABBANDO - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1981-02-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/149261-01

FINANZE E TRIBUTI - CONTINUAZIONE DI REATI - CONCORSO FORMALE DI REATI - SANZIONI - CUMULO GIURIDICO DELLE PENE - APPLICABILITÀ - CRITERI - REATI DI MONOPOLIO - CONTRABBANDO - FATTISPECIE.*

Per effetto della novella del 1974, tanto nella ipotesi del concorso formale quanto in quella di continuazione tra reati eterogenei finanziari o finanziari e comuni, deve applicarsi il cumulo giuridico delle pene, in Mancanza di una disciplina derogatoria nella legge finanziaria del 7 gennaio 1929 n. 4, art. 8. Ne consegue che, nel settore tributario, il criterio del cumulo giuridico delle pene, di cui all'art. 81 cod. pen., trova una generale applicazione, sia pure con la particolare disciplina prevista dalla legge del 1929 limitatamente all'ipotesi di concorso, formale o materiale, omogeneo di reati. (tale normativa è stata ritenuta applicabile anche al reato di contrabbando).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)