Sez. 5, Sentenza n. 5733 del 20/03/1981 Ud. (dep. 08/06/1981) Rv. 149293 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA PRIVATA - SUSSIDIARIETÀ - VIOLENZA ESERCITATA AL FINE DELLA PRIVAZIONE DELLA LIBERTÀ PERSONALE - ASSORBIMENTO NEL DELITTO DI SEQUESTRO DI PERSONA - FATTISPECIE.*
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA PRIVATA - SUSSIDIARIETÀ - VIOLENZA ESERCITATA AL FINE DELLA PRIVAZIONE DELLA LIBERTÀ PERSONALE - ASSORBIMENTO NEL DELITTO DI SEQUESTRO DI PERSONA - FATTISPECIE.*
Il reato di violenza privata ha carattere generico e sussidiario e ricorre quindi se la condotta imposta non sia specificamente prevista sotto altro titolo delittuoso. Ne deriva che quando la violenza determina la privazione della libertà personale del soggetto passivo ed è usata a questo fine specifico, essa resta assorbita nel più grave delitto di sequestro di persona. (nel caso di specie, la violenza esercitata sulla vittima era stata diretta immediatamente a privarla della libertà personale, costringendola a salire, a viva forza, su una autovettura, a trattenervela e a trasferirla in una determinata località).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 15, Cod. Pen. art. 605 CORTE COST., Cod. Pen. art. 610
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)