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Sez. 2, Sentenza n. 525 del 15/02/1968 (Rv. 331606 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - DENUNZIA DI NUOVA OPERA - NATURA DELL'AZIONE - ARTICOLAZIONE IN DUE FASI, L'UNA CAUTELARE, L'ALTRA DI MERITO - CARATTERE POSSESSORIO O PETITORIO DELLA SECONDA FASE - PRODUZIONE NELLA SECONDA FASE DI TITOLI COSTITUTIVI DELLA PROPRIETA O DI ALTRI DIRITTI REALI - RILEVANZA AI FINI DELLA QUALIFICAZIONE DELL'AZIONE COME PETITORIA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1968-02-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/331606-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - DENUNZIA DI NUOVA OPERA - NATURA DELL'AZIONE - ARTICOLAZIONE IN DUE FASI, L'UNA CAUTELARE, L'ALTRA DI MERITO - CARATTERE POSSESSORIO O PETITORIO DELLA SECONDA FASE - PRODUZIONE NELLA SECONDA FASE DI TITOLI COSTITUTIVI DELLA PROPRIETA O DI ALTRI DIRITTI REALI - RILEVANZA AI FINI DELLA QUALIFICAZIONE DELL'AZIONE COME PETITORIA - ESCLUSIONE.*

La denuncia di nuova opera e preordinata sia a difesa della proprieta o di altro diritto reale, sia a difesa del semplice possesso, ed e diretta ad ottenere un provvedimento cautelare di carattere provvisorio, la cui emanazione conclude la fase preliminare ed a cognizione sommaria del procedimento; alla qual fase deve poi far seguito, ad iniziativa dello stesso denunciante, un normale giudizio di merito, che puo avere natura petitoria o possessoria, secondo che la domanda, tenuto conto delle ragioni dedotte a fondamento di essa (causa petendi) e delle specifiche conclusioni (petitum), abbia per oggetto la tutela della proprieta o di altro diritto reale, oppure la tutela del possesso. Il fatto che, in Sede di denunzia di nuova opera e nel successivo giudizio di merito, siano prodotti e richiamati titoli costitutivi della proprieta o di altri diritti reali, non costituisce, in se e per se un elemento che possa assumere decisiva Rilevanza ai fini della qualificazione dell'Azione, giacche anche nel giudizio possessorio possono essere allegate e vagliate le risultanze dei detti titoli, allo scopo dell'accertamento del possesso di cui si domanda la tutela (ad colorandum possessionem); in realta, detta indagine, tanto se richiesta dallo attore, per provare il proprio possesso, tanto se sollecitata dal convenuto, per dimostrare di avere agito nell'Esercizio di un diritto, senza ledere l'altrui possesso, deve, in ogni caso, essere compiuta incidenter tantum, con esclusivo riferimento all'oggetto ed alle finalita dell'Azione possessoria in concreto esercitata, e non vale quindi a snaturarla, trasformandola in petitoria. (Conf 2424'61).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1171 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 688, Cod. Proc. Civ. art. 689

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)