Sez. 2, Sentenza n. 98 del 17/01/1970 (Rv. 344789 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - DENUNZIA DI NUOVA OPERA - PROCEDIMENTO - IN GENERE - FASE CAUTELARE E FASE DI MERITO - NECESSITA DI PROPORRE NUOVA DOMANDA PER LA FASE DI MERITO - INSUSSISTENZA - FATTISPECIE.*
PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - DENUNZIA DI NUOVA OPERA - PROCEDIMENTO - IN GENERE - FASE CAUTELARE E FASE DI MERITO - NECESSITA DI PROPORRE NUOVA DOMANDA PER LA FASE DI MERITO - INSUSSISTENZA - FATTISPECIE.*
La denuncia di nuova opera o di danno temuto da luogo a una duplice fase di giudizio la prima fase, d'indole cautelare e conservativa, ha per fine l'adozione di provvedimenti urgenti e provvisori, la seconda, di merito, ha natura petitoria o possessoria a seconda che la domanda venga identificata come avente ad oggetto la tutela della proprieta o di altro diritto reale ovvero la tutela del possesso. Per tale seconda fase, non e necessario proporre una nuova domanda tendendo il ricorso introduttivo del giudizio ad ottenere due provvedimenti, quello cautelare e quello definitivo. (nella specie, la ricorrente lamentava che nel ricorso di nunciazione erano stati chiesti soltanto i provvedimenti cautelari, e che la domanda di merito non fosse stata a lei - rimasta contumace - notificata, e fosse stata spiegata solo in Sede di precisazione delle conclusioni. La SC, nell'enunciare il principio di cui in massima, ha disatteso le censure predette, ritenendo che quantunque nel ricorso introduttivo fossero stati chiesti solo i provvedimenti provvisori, i giudici di merito, fondandosi sulle ragioni poste a fondamento del ricorso stesso, avevano esattamente identificato la domanda di merito proposta contestualmente ad esso). (V 568-68 massima 331679 525-68 massima 331606 e 331607 296-65(2303-64).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 690 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 689
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)