Sez. 1, Sentenza n. 8054 del 11/03/1998 Ud. (dep. 07/07/1998) Rv. 211778 - 01
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - RIMOZIONE OD OMISSIONE DOLOSA DI CAUTELE CONTRO INFORTUNI SUL LAVORO | Pericolo presunto - Configurabilità - Riferibilità del pericolo alla collettività o a un numero rilevante di persone - Esclusione - Situazione di pericolo riguardante anche singoli lavoratori - Sufficienza.
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - RIMOZIONE OD OMISSIONE DOLOSA DI CAUTELE CONTRO INFORTUNI SUL LAVORO
Il mancato impiego degli apparati infortunistici prescritti dalla legge è sufficiente a realizzare il reato di omissione o rimozione dolosa di cautele contro infortuni, prevista dall'art. 437 cod. pen., atteso che trattasi di reato di pericolo presunto, per la cui sussistenza non è necessario che la situazione di pericolo interessi la collettività o un numero rilevante di persone, estendendosi la tutela anche all'incolumità dei singoli lavoratori. (Fattispecie in cui il rilevante numero dei macchinari e dei relativi operatori è stato ritenuto indice sufficiente del fatto che la collettività di lavoratori era di non modeste proporzioni e la plurima ed estesa mancanza delle protezioni imposte indice della diffusione del pericolo).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)