Sez. L, Sentenza n. 9866 del 15/06/2012 (Rv. 622918 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA | Principio di corrispondenza fra mansioni e qualifica - Contenuto - Modello contrattuale ex art. 111 della legge reg. Sicilia n. 25 del 1993 - Portata derogatoria - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA
Il principio di corrispondenza fra mansioni e qualifica, che assicura al lavoratore la qualifica corrispondente alle mansioni svolte e, a prescindere dalla definitiva acquisizione della qualifica, la retribuzione corrispondente alle superiori mansioni esercitate, non trova deroga per il contratto di lavoro triennale di cui all'art. 111 della legge reg. Sicilia n. 25 del 1993, modificato dall'art. 13 della legge reg. Sicilia n. 34 del 1994, sicché il lavoratore, assunto con tale contratto in quanto precedentemente impiegato dalla Regione, se non ha diritto a conservare le mansioni svolte nel precedente rapporto con l'ente pubblico, ha diritto all'inquadramento e al trattamento retributivo corrispondenti alle mansioni effettivamente esercitate nel nuovo rapporto, seppure diverse dalle mansioni attribuite in via provvisoria nella lettera di assunzione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 01/09/1993 num. 25 art. 111, Legge Reg. Sicilia 29/09/1994 num. 34 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)