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Sez. L, Sentenza n. 15337 del 09/07/2007 (Rv. 598735 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA | Dipendente della Regione Sicilia assunto con contratto triennale - Integrazione delle mansioni - Irrilevanza delle mansioni esercitate presso il precedente datore.
Stato
decisa il 2007-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/598735-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA

Con riferimento a rapporto di lavoro triennale instaurato dalla Regione Sicilia con lavoratore già dipendente di un consorzio regionale, la Regione non è tenuta a riconoscere al neo assunto la stessa qualifica rivestita presso il precedente datore di lavoro né gli deve assegnare le medesime mansioni presso quest'ultimo espletate, benché le mansioni svolte nel precedente rapporto di lavoro siano espressamente previste dalla legge reg. Sicilia n. 25 del 1993 quale presupposto per la stipula dei contratti di lavoro privato con la Regione.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Sicilia 01/09/1993 num. 25 art. 111, Legge Reg. Sicilia 29/09/1994 num. 34 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)