Sez. 3, Sentenza n. 19178 del 13/01/2015 Ud. (dep. 08/05/2015) Rv. 263374 - 01
REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - DELITTI: OFFESE AL PUDORE E ALL'ONORE SESSUALE - ATTI OSCENI - IN GENERE | Toccamenti lascivi - Delitto di atti osceni - Sussistenza - Ragione - Fattispecie.
REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - DELITTI: OFFESE AL PUDORE E ALL'ONORE SESSUALE - ATTI OSCENI - IN GENERE
Integra il delitto di cui all'art. 527 cod. pen. il toccamento lascivo di parti intime del corpo, sia pure al di sopra degli abiti, in quanto la nozione di atti osceni non si limita alla sola rappresentazione di un atto sessuale, comprendendo anche l'oscenità insita in azioni e comportamenti che richiamino tale atto, come nel caso di atteggiamenti licenziosi che offendono ugualmente in modo grave il senso di riservatezza che deve presiedere alle manifestazioni in luogo pubblico. (Fattispecie di abbassamento della chiusura lampo dei pantaloni e di toccamento dei genitali dall'esterno).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 527 CORTE COST., Cod. Pen. art. 726 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)