Sez. 3, Sentenza n. 10657 del 17/10/1997 Ud. (dep. 24/11/1997) Rv. 209431 - 01
REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - DELITTI: OFFESE AL PUDORE E ALL'ONORE SESSUALE - ATTI OSCENI - IN GENERE | Palpeggiamenti e toccamenti lascivi - Sia pure al di sopra degli abiti - Sussistenza di delitto di atti osceni e non di contravvenzione di atti contrari alla pubblica decenza - Ragione.
REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - DELITTI: OFFESE AL PUDORE E ALL'ONORE SESSUALE - ATTI OSCENI - IN GENERE
Il toccamento di parti intime del corpo (nella specie: seni e glutei), sia pure al di sopra degli abiti, sono caratteristiche espressioni di concupiscenza su minori (non ancora pervenuti alla maturità sessuale e dunque non in grado di autodeterminarsi) che, se realizzate in luogo aperto al pubblico, integrano il profilo oggettivo e subiettivo (oltre al reato di atti di libidine violenti ravvisato nella specie) del reato di atti osceni, di cui all'art. 527 cod.pen., in quanto offendono il pudore secondo il comune sentimento dell'uomo normale, intendendosi per tale l'individuo che, avendo raggiunto la maturità sul piano etico, è alieno dalla fobia e dalla mania per il sesso, anche se accetta il fenomeno sessuale come dato fondamentale della persona umana. Nè può trattarsi del reato di atti contrari alla pubblica decenza, di cui all'art. 726 cod.pen., che ha ad oggetto regole etico-sociali relative al normale riserbo e alla elementare costumatezza, essendo la condotta sopra descritta offensiva della verecondia sessuale e quindi non più soltanto indecente, ma oscena.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 527 CORTE COST., Cod. Pen. art. 726 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)