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Sez. L, Sentenza n. 1106 del 23/02/1981 (Rv. 411662 - 01)

SICILIA - IGIENE E SANITA - IN GENERE - OSPEDALI - DEBITI CONNESSI CON L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA OSPEDALIERA - OBBLIGO DI ESTINZIONE CON LE DISPONIBILITA FINANZIARIE EX ARTT 1 E 2 DEL DL N 264 DEL 1974 - PRIORITA AI CREDITI DEGLI ISTITUTI BANCARI E DEI FORNITORI D'OPERA E DI MATERIALI - MANCATA SODDISFAZIONE DI DETTI CREDITI - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1981-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/411662-01

SICILIA - IGIENE E SANITA - IN GENERE - OSPEDALI - DEBITI CONNESSI CON L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA OSPEDALIERA - OBBLIGO DI ESTINZIONE CON LE DISPONIBILITA FINANZIARIE EX ARTT 1 E 2 DEL DL N 264 DEL 1974 - PRIORITA AI CREDITI DEGLI ISTITUTI BANCARI E DEI FORNITORI D'OPERA E DI MATERIALI - MANCATA SODDISFAZIONE DI DETTI CREDITI - CONSEGUENZE.*

L'Obbligo per gli ospedali siciliani - sancito dall'art 9, primo comma, della legge regionale siciliana 3 giugno 1975 n 27 - di estinguere i debiti connessi con l'Esercizio dell'attivita ospedaliera (per somme impegnate negli anni 1974 e precedenti) con le disponibilita finanziarie di cui agli artt 1 e 2 del DL 8 luglio 1974 n 264 (come modificato dalla legge di conversione 17 agosto 1974 n 386) comporta l'osservanza della disposizione del quinto comma dello art 1 di tale decreto (nel testo modificato dalla citata legge di conversione e successivamente sostituito dall'art 2 della legge 31 marzo 1976 n 72), secondo la quale, nell'Estinzione dei debiti ospedalieri, deve darsi priorita ai crediti degli istituti bancari e dei fornitori d'opera e di materiali, sotto la personale responsabilita degli amministratori, dei direttori amministrativi e dei tesorieri degli enti ospedalieri. Peraltro, in base a tale norma, la mancata soddisfazione di detti crediti non costituisce ostacolo ad una pronuncia del giudice ordinario che accerti l'esistenza di un credito diverso e ne disponga il pagamento da parte della amministrazione ospedaliera, ne limita la garanzia generica su tutti gli altri beni del debitore ai sensi dell'art 2740 cod civ. (V 660/80, mass n 404076; (V 5096/78, mass n 394857).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2740, Decreto Legge 08/07/1974 num. 264 art. 1, Decreto Legge 08/07/1974 num. 264 art. 2, Legge 17/08/1974 num. 386 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 03/06/1975 num. 27 art. 9, Legge 31/03/1976 num. 72 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)