Sez. L, Sentenza n. 5604 del 09/06/1990 (Rv. 467597 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - SOSPENSIONE - LIMITI - REGIME DI STABILITÀ - ACCERTAMENTO - CRITERI - ILLEGITTIMO INQUADRAMENTO DI FATTO DEL DIPENDENTE NELLA CATEGORIA IMPIEGATIZIA ED ACCERTATO DIRITTO ALL'INQUADRAMENTO NELLA CATEGORIA DEI DIRIGENTI - CONSEGUENZE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - SOSPENSIONE - LIMITI - REGIME DI STABILITÀ - ACCERTAMENTO - CRITERI - ILLEGITTIMO INQUADRAMENTO DI FATTO DEL DIPENDENTE NELLA CATEGORIA IMPIEGATIZIA ED ACCERTATO DIRITTO ALL'INQUADRAMENTO NELLA CATEGORIA DEI DIRIGENTI - CONSEGUENZE.*
La sussistenza di un regime di stabilità del rapporto di lavoro - al fine di stabilire se in pendenza del medesimo possa o meno decorrere la prescrizione dei crediti del lavoratore - deve essere verificata con riferimento alla disciplina legale che questo ultimo avrebbe potuto far valere e non anche a quella che di fatto è stata illegittimamente imposta. Consegue che, accertato il diritto del dipendente all'inquadramento nella categoria dei dirigenti, il cui rapporto si caratterizza per l'assenza di stabilità, non rileva, ai fini suddetti, la circostanza dell'illegittimo inquadramento di fatto del dipendente stesso nella categoria impiegatizia nei cui confronti operi il regime di stabilità. (Conf 2910/84, mass n 434965).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2942 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2955 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2956 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)