Sez. L, Sentenza n. 5809 del 10/03/2010 (Rv. 612902 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE | Decorso del termine prescrizionale in costanza di rapporto di lavoro - Riferimento alla stabilità del rapporto in relazione alla qualifica spettante di diritto - Necessità - Fondamento - Conseguenze - Domanda di riconoscimento della qualifica di dirigente - Decorso della prescrizione - Esclusione - Limiti.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE
In tema di decorso del termine prescrizionale in costanza di rapporto di lavoro, occorre avere riferimento alla stabilità del rapporto medesimo in relazione non già alla qualifica formalmente riconosciuta al lavoratore, ma in relazione alla qualifica rivendicata in giudizio, dovendo determinarsi il regime di stabilità del rapporto in relazione alla disciplina legale che il lavoratore potrebbe far valere piuttosto che a quella illegittimamente imposta dal datore di lavoro. Ne consegue che, ove il dipendente abbia chiesto il riconoscimento della qualifica di dirigente, incompatibile con la stabilità reale, la prescrizione non decorre, purchè si tratti di riconoscimento della dirigenza apicale e non di fonte meramente contrattuale (c.d. "pseudo dirigenza"), per la quale permangono le garanzie di legge contro il licenziamento illegittimo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2942 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2955 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)