Sez. 2, Sentenza n. 359 del 18/01/1979 (Rv. 396457 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - TERRAZZE, LASTRICI SOLARI, LOGGE - TERRAZZA DI COPERTURA DI PROPRIETA ESCLUSIVA DI UN CONDOMINO - POTERI DI QUEST'ULTIMO - LIMITI - INFILTRAZIONI DI ACQUA NELL'APPARTAMENTO SOTTOSTANTE - AZIONE PER LA LORO ELIMINAZIONE - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELL'AMMINISTRATORE.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - TERRAZZE, LASTRICI SOLARI, LOGGE - TERRAZZA DI COPERTURA DI PROPRIETA ESCLUSIVA DI UN CONDOMINO - POTERI DI QUEST'ULTIMO - LIMITI - INFILTRAZIONI DI ACQUA NELL'APPARTAMENTO SOTTOSTANTE - AZIONE PER LA LORO ELIMINAZIONE - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELL'AMMINISTRATORE.*
La terrazza di copertura di un edificio condominiale, anche quando appartenga in proprieta esclusiva ad un singolo condomino, continua ad adempiere alla sua funzione di copertura, totale o parziale, dell'edificio comune, onde il diritto del proprietario della terrazza viene ad essere limitato dal concorrente diritto degli altri condomini a che il manufatto adempia alle sue funzioni di copertura. Ne consegue che, qualora il proprietario dell'appartamento sottostante chieda l'eliminazione di infiltrazioni d'acqua provenienti dalla terrazza, l'Azione e comune a tutti i condomini, di talche legittimato passivo e l'amministratore del condominio, senza che sia necessario proporre la domanda anche nei confronti del proprietario esclusivo della terrazza o dei singoli proprietari degli alloggi sottostanti.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1126, Cod. Civ. art. 1131
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)