Sez. 3, Sentenza n. 1653 del 31/05/1971 (Rv. 352097 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - IN GENERE - PROVE - GIURAMENTO SUPPLETORIO - GIURAMENTO PRESTATO IN PRIMO GRADO - REVOCA - ESCLUSIONE - RIVALUTAZIONE DELLE PROVE RACCOLTE IN PRIMO GRADO - DIVERSO CONVINCIMENTO IN ORDINE ALLA DELAZIONE DEL GIURAMENTO - DECISIONE INDIPENDENTE DAL GIURAMENTO - LEGITTIMITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - IN GENERE - PROVE - GIURAMENTO SUPPLETORIO - GIURAMENTO PRESTATO IN PRIMO GRADO - REVOCA - ESCLUSIONE - RIVALUTAZIONE DELLE PROVE RACCOLTE IN PRIMO GRADO - DIVERSO CONVINCIMENTO IN ORDINE ALLA DELAZIONE DEL GIURAMENTO - DECISIONE INDIPENDENTE DAL GIURAMENTO - LEGITTIMITA.*
Il giudice d'appello, allorche la lite sia stata in primo grado definita in base a giuramento suppletorio, pur non potendo disporre nuove prove in contrasto, ne revocare discrezionalmente l'ordinanza ammissiva (essendo tale facolta riservata al giudice che l'ha pronunziata) , puo procedere alla rivalutazione del materiale raccolto prima della delazione per stabilire se le prove siano di per se stesse idonee a decidere la lite o se, in caso contrario, sussista il requisito della semiplena probatio, indispensabile per l'ammissione del giuramento, e quale delle parti abbia fornito una migliore prova del proprio assuntò e se perviene ad avviso diverso da quello del primo giudice in ordine alla delazione del giuramento, puo decidere la lite prescindendo dal giuramento medesimo.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 352 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 240
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)