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Sez. 2, Sentenza n. 326 del 27/01/1975 (Rv. 373563 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - GIURAMENTO (DECISORIO O SUPPLETORIO) - GIURAMENTO SUPPLETORIO PRESTATO IN PRIMO GRADO - RIVALUTAZIONE DELLE PROVE IN APPELLO - DECISIONE INDIPENDENTE DAL GIURAMENTO - LEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1975-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/373563-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - GIURAMENTO (DECISORIO O SUPPLETORIO) - GIURAMENTO SUPPLETORIO PRESTATO IN PRIMO GRADO - RIVALUTAZIONE DELLE PROVE IN APPELLO - DECISIONE INDIPENDENTE DAL GIURAMENTO - LEGITTIMITA.*

Il giudice di appello, qualora riesaminando le risultanze processuali ritenga che il giuramento suppletorio non avrebbe potuto essere deferito dal giudice di primo grado per essere stata gia raggiunta la prova della circostanza decisiva che il giuramento tendeva, invece, ad escludere, puo senz'altro decidere la causa nel merito, prescindendo dal giuramento gia prestato. (Conf 1653/71, mass n 352097; 1501/71, mass n 351843; (V 3493/72, mass n 361406).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 240, Cod. Proc. Civ. art. 352 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)